Modifiche art. 18 TU 81/08: Sorveglianza Sanitaria

Modifiche art. 18 TU 81/08: introduzione

La recente modifica apportata all’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 dalla legge 85/2023 introduce significative novità nell’ambito della sorveglianza sanitaria e del ruolo del medico competente.

Sorveglianza sanitaria: modifiche normative

L’articolo 18, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, modificato dal D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, convertito in legge il 3 luglio 2023, ora recita: “nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”. Mentre, la versione precedente recitava solamente: “nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo”.

Sorveglianza sanitaria: implicazioni pratiche

La necessità di nominare il Medico Competente è sempre stata legata ai rischi definiti in termini di legge. Tuttavia, la modifica normativa aprirebbe alla possibilità di nominare il Medico Competente in tutti i casi, anche in quelli non definiti in termini di legge, ma giudicati dal Medico Competente meritevoli di attivazione della Sorveglianza Sanitaria.

Rischi normati dal TU 81/08

  • Titolo VI: Movimentazione Manuale dei Carichi
    • Capo I: Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167-171)
  • Titolo VII: Attrezzature Munite di Videoterminali
    • Capo I: Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179)
  • Titolo VIII: Agenti Fisici
    • Capo I: Disposizioni generali (artt. 180-186)
      • Capo II: Rumore (artt. 187-198)
      • Capo III: Vibrazioni (artt. 199-205)
      • Capo IV: Campi elettromagnetici (artt. 206-212)
      • Capo V: Radiazioni ottiche artificiali (artt. 213-218)
  • Titolo IX: Sostanze Pericolose
    • Capo I: Protezione da agenti chimici (artt. 221-232)
    • Capo II: Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (artt. 233-242)
    • Capo III: Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto (artt. 246-261)
  • Titolo X: Esposizione ad Agenti Biologici
    • Capo I: Protezione contro i rischi connessi all’esposizione ad agenti biologici (artt. 266-286)

Altri rischi normati

  • Lavoro notturno (D.lgs. 66/03)
  • Silice libera cristallina (DPR 1124/65)
  • Atmosfere iperbariche (DM 321/56)
  • Radiazioni ionizzanti (D.lgs. 101/20)
  • Tossicodipendenze (Provvedimento Stato-Regioni 30 Ottobre 2007)

Rischi non normati

  • Lavoro in quota (art. 107 TU 81/08)
  • Lavoro in ambienti confinati (art. 66 TU 81/08)
  • Utilizzo di mezzi aziendali patente di guida A e B (Allegato I Provvedimento Stato-Regioni 16 Marzo 2006)
  • Utilizzo del videoterminale per < 20 ore alla settimana (art. 173 TU 81/08)
  • Stress lavoro-correlato (art. 28 TU 81/08)
  • Microclima (art. 180 TU 81/08)
  • Radiazione ottica solare (art. 180 TU 81/08)
  • Infrasuoni e ultrasuoni (art. 180 TU 81/08)
  • Posture (art. 15 TU 81/08)

Considerazioni finali

Si rende necessario un intervento da parte del legislatore per aprire o chiudere definitivamente sulla possibilità del Medico Competente di attivare la Sorveglianza Sanitaria anche per rischi non normati dal TU 81/08 e altri ma ritenuti dallo stesso meritevoli di attivazione della Sorveglianza Sanitaria.

Bibliografia

https://www.puntosicuro.it/medico-competente-C-77/sorveglianza-medico-competente-la-modifica-all-articolo-18-del-testo-unico-AR-24302

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-04-30&atto.codiceRedazionale=008G0104&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=caadf6ad-ac6b-4dbb-93a2-abcf9a5c4fac&tabID=0.6404640151414289&title=lbl.dettaglioAtto

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