Modifiche art. 18 TU 81/08: introduzione
La recente modifica apportata all’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 dalla legge 85/2023 introduce significative novità nell’ambito della sorveglianza sanitaria e del ruolo del medico competente.
Sorveglianza sanitaria: modifiche normative
L’articolo 18, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, modificato dal D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, convertito in legge il 3 luglio 2023, ora recita: “nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”. Mentre, la versione precedente recitava solamente: “nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo”.
Sorveglianza sanitaria: implicazioni pratiche
La necessità di nominare il Medico Competente è sempre stata legata ai rischi definiti in termini di legge. Tuttavia, la modifica normativa aprirebbe alla possibilità di nominare il Medico Competente in tutti i casi, anche in quelli non definiti in termini di legge, ma giudicati dal Medico Competente meritevoli di attivazione della Sorveglianza Sanitaria.
Rischi normati dal TU 81/08
- Titolo VI: Movimentazione Manuale dei Carichi
- Capo I: Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167-171)
- Titolo VII: Attrezzature Munite di Videoterminali
- Capo I: Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179)
- Titolo VIII: Agenti Fisici
- Capo I: Disposizioni generali (artt. 180-186)
- Capo II: Rumore (artt. 187-198)
- Capo III: Vibrazioni (artt. 199-205)
- Capo IV: Campi elettromagnetici (artt. 206-212)
- Capo V: Radiazioni ottiche artificiali (artt. 213-218)
- Capo I: Disposizioni generali (artt. 180-186)
- Titolo IX: Sostanze Pericolose
- Capo I: Protezione da agenti chimici (artt. 221-232)
- Capo II: Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (artt. 233-242)
- Capo III: Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto (artt. 246-261)
- Titolo X: Esposizione ad Agenti Biologici
- Capo I: Protezione contro i rischi connessi all’esposizione ad agenti biologici (artt. 266-286)
Altri rischi normati
- Lavoro notturno (D.lgs. 66/03)
- Silice libera cristallina (DPR 1124/65)
- Atmosfere iperbariche (DM 321/56)
- Radiazioni ionizzanti (D.lgs. 101/20)
- Tossicodipendenze (Provvedimento Stato-Regioni 30 Ottobre 2007)
Rischi non normati
- Lavoro in quota (art. 107 TU 81/08)
- Lavoro in ambienti confinati (art. 66 TU 81/08)
- Utilizzo di mezzi aziendali patente di guida A e B (Allegato I Provvedimento Stato-Regioni 16 Marzo 2006)
- Utilizzo del videoterminale per < 20 ore alla settimana (art. 173 TU 81/08)
- Stress lavoro-correlato (art. 28 TU 81/08)
- Microclima (art. 180 TU 81/08)
- Radiazione ottica solare (art. 180 TU 81/08)
- Infrasuoni e ultrasuoni (art. 180 TU 81/08)
- Posture (art. 15 TU 81/08)
Considerazioni finali
Si rende necessario un intervento da parte del legislatore per aprire o chiudere definitivamente sulla possibilità del Medico Competente di attivare la Sorveglianza Sanitaria anche per rischi non normati dal TU 81/08 e altri ma ritenuti dallo stesso meritevoli di attivazione della Sorveglianza Sanitaria.