Lavoratori minorenni

Normativa di riferimento per la tutela dei lavoratori minorenni

La Legge 17 ottobre 1967 n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) è stata modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 345 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 262.

Obblighi del datore di lavoro prima di adibire al lavoro i minori

Il datore di lavoro, prima di adibire al lavoro i minori, deve rivalutare i rischi aziendali, già individuati secondo le procedure del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto della presenza delle particolari condizioni psicofisiche dei giovani. Le informazioni sui fattori di rischio e sulle misure di prevenzione devono essere fornite anche ai titolari della patria potestà genitoriale (art. 7 L. 977/67 come modificato dall’art. 8 del D.lgs. 345/99).

Visite mediche di idoneità per lavoratori minorenni

I lavoratori minorenni, prima di poter iniziare a lavorare, devono essere sottoposti a una visita medica preventiva per verificare l’idoneità alla mansione specifica, a cura e a spese del datore di lavoro. La visita medica periodica deve essere ripetuta ad intervalli non superiori all’anno a carico del medico competente aziendale, ove l’attività sia soggetta a sorveglianza sanitaria, o alternativamente a carico di un medico del servizio sanitario nazionale del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Le visite mediche a cui si sottopone il minore devono essere attestate da un apposito certificato. Il medico ha sempre l’obbligo di comunicare eventuali prescrizioni al lavoro al datore di lavoro, al lavoratore ed ai titolari della potestà genitoriale tramite il giudizio di idoneità, se attività soggetta a sorveglianza sanitaria, o tramite comunicazione scritta (art. 8 L. 977/67 come modificato dall’art. 9 del D.lgs. 345/99 e dal D.lgs. 262/00).

Modifiche normative alla certificazione di idoneità per lavoratori minorenni

Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 ha previsto all’art. 42, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal
D.lgs. n. 81/08 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, l’abrogazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di certificazione dell’idoneità al lavoro per minorenni esposti ad attività non soggette a sorveglianza sanitaria. Questo comporta che, seppur non sia più necessario il certificato di idoneità al lavoro, non è tuttavia venuto meno l’obbligo di visita medica, così come precisato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 51.907 del 2016: “la condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tutt’ora reato”.

Lavorazioni vietate ai minori adolescenti

Il lavoratore adolescente è il soggetto over 16 anni con assolvimento dell’obbligo scolastico che può prestare attività lavorativa mediante sottoscrizione di ogni tipologia contrattuale.

  • lavori indicati nell’Allegato I della L. 977/67, aggiunto dal D.lgs. 345/99 e modificato dal D.lgs. 262/00
  • trasporto di pesi (art. 19 L. 977/67 come modificato dall’art. 12 del D.lgs. 345/99)
  • lavoro notturno (art. 15 e 17 della L. 977/67 come modificati dagli art. 10 e 11 del D.lgs. 345/99)

Lavori indicati in Allegato I

I MANSIONI CHE ESPONGONO AI SEGUENTI AGENTI:
1) AGENTI FISICI:
a) Atmosfera a pressione superiore a quella naturale
b) rumori con esposizione media giornaliera superiore 90 decibel LEP-d.
2) AGENTI BIOLOGICI
a) agenti biologici gruppi 3 e 4
3) AGENTI CHIMICI
a) Sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C ), esplosivi ( E) o estremamente
infiammabili (F+)
b) Sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) e comportanti uno o
più rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilità di effetti irreversibili (R40); 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata R(48); 7) può ridurre la fertilità (R60); 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che
non sia evitabile mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale: “può provocare sensibilizzazione
per contatto con la pelle (R43)”;
d) Sostanze e preparati di cui al titolo VII del D.L.gs. 626/94;
e) piombo e composti;
f) amianto.

II PROCESSI E LAVORI:
1) il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso; processi e
lavori di cui all’allegato VIII del D.lgs. 626/94;
2) lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del D.P.R. 19.03.56 n. 302;
3) lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni;
4) lavori di mattatoio;
5) lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas
compressi, liquidi o in soluzione;
6) lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto 1.3;
7) lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni;
8) lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione;
9) lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo;
10) esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi;
11) lavorazioni nelle fonderie;
12) processi elettrolitici;
13) (soppresso)
14) produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;
15) produzione e lavorazione dello zolfo;
16) lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio
delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi;
17) lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere;
18) lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione,
polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti;
19) lavorazione dei tabacchi;
20) lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di
officina eseguiti nei reparti a terra,
21) produzione di calce ventilata;
22) lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno;
23) manovra di apparecchi di sollevamento e trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi,
24) lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili;
25) lavori nei magazzini frigoriferi
26) lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici;
27) condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc e di macchine
operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di
trasmissione che sono in moto;
28) operazioni di metallizzazione a spruzzo;
29) legaggio ed abbattimento degli alberi;
30) pulizia dei camini e focolai negli impianti di combustione;
31) apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli;
32) produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali;
33) cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;
34) lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile ed altri strumenti vibranti; uso di pistole fissa chiodi di elevata potenza;
35) produzione di polveri metalliche;
36) saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o fiamma ossidrica o ossiacetilenica;
37) lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

Trasporto di pesi

Tale attività non può essere protratta per oltre 4 ore compresi i ritorni a vuoto.

– Lavoro notturno

Con il termine “notte” si intende il periodo di almeno 12 ore consecutive compreso tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7.

Prescrizioni particolari per i lavoratori minorenni

L’art. 6 della L. 977/1967 prescrive l’obbligo di utilizzo da parte del lavoratore minorenne di idonei dispositivi di protezione individuale per tutte le attività soggette ad un’esposizione a partire dagli 80 decibel.

Fonti

  • Legge 17 ottobre 1967 n. 977
  • Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 345
  • Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 262
  • Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69
  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 51.907 del 2016
  • https://www.ancl.it
  • https://spisal.aulss9.veneto.it/Lavoratori-minorenni

Per saperne di più…

http://www.clbmedical.it