Addetti ai servizi di controllo: chi sono
Gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo svolgono un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza e l’ordine in eventi pubblici e privati. Questi professionisti, comunemente noti come “buttafuori” o “security”, sono fondamentali per la buona riuscita di qualsiasi manifestazione, sia essa un concerto, una festa privata o un grande evento sportivo.
Addetti ai servizi di controllo: cosa fanno
Gli addetti ai servizi di controllo sono esperti di sicurezza specializzati nel mantenere l’ordine in contesti di intrattenimento e spettacolo. Il loro compito principale è prevenire e gestire situazioni di rischio, assicurandosi che gli eventi si svolgano in modo sicuro e senza incidenti. Le loro responsabilità includono:
- Controllo degli accessi
- Verifica dei biglietti e dei documenti
- Verifica della presenza di sostanze illecite o pericolose
- Monitoraggio del comportamento del pubblico
- Intervento in situazioni di emergenza
- Collaborazione con le forze dell’ordine, se necessario
Iscrizione all’elenco prefettizio
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2009 e la successiva modifica del 30 giugno 2011, prevede che gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo siano appositamente iscritti in un elenco prefettizio. L’iscrizione del personale avviene qualora sia accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. L’iscrizione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo può essere richiesta dai:
- gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo
- titolari di istituti di sorveglianza privata autorizzati (ex art. 134 del T.U.L.L.P.S.)
L’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo verrà revisionato ogni due anni.
Requisiti
Per l’iscrizione all’elenco prefettizio è necessario:
- età non inferiore a 18 anni
- idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività
- assenza di condanne per delitti non colposi
- non essere sottoposti, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati
- diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media)
- positivo superamento di un corso di formazione specifico
Corso di formazione per gli addetti ai servizi di controllo
Il corso ha una durata di 90 ore rispondente alle caratteristiche dell’Accordo sancito in Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 29 aprile 2010 e si suddivide nelle seguenti tematiche:
- area giuridica (30 ore): legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica, norme che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio, funzioni, attribuzioni e responsabilità penali dell’addetto al controllo, collaborazione con le Forze di Polizia e delle Polizie locali;
- area tecnica (35 ore): disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso e sui rischi legati all’uso e abuso di alcol e sostanze stupefacenti, riconoscimento di situazioni o elementi di pericolo, tecniche di deflusso programmato della folla in caso di macro emergenza;
- area psicologico-sociale (25 ore): comunicazione interpersonale, tecniche di mediazione dei conflitti e di interposizione;
Idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività di addetto ai servizi di controllo
L’idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività di addetto ai servizi di controllo viene accertata tramite una visita medica effettuata dal Medico Competente aziendale o dal Medico del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. L’idoneità psicofisica deve prevedere:
- buona salute fisica e mentale
- assenza di daltonismo
- assenza di uso di alcol
- assenza di uso di sostanze stupefacenti
- capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto
- assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi
Il Medico Competente aziendale, ove presente, o il Medico del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente rilasciano un idoneità specifica alla mansione di addetto ai servizi di controllo tramite una visita medica comprendente valutazione anamnestica prossima e pregressa, esame obiettivo mirato agli organi bersaglio (vista, udito, olfatto) e accertamenti sanitari integrativi volti ad accertare la capacità visiva (screening ergoftalmologico), la capacità uditiva (esame audiometrico), l’assenza di alcol e tossicodipendenze (alcol e droga test).
Fonti
- Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni del 30 giugno 2011
- Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010
- Approfondimento sugli Addetti ai Servizi di Controllo dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Portale della Regione Veneto