Contratti di lavoro e sorveglianza sanitaria

Definizione di lavoratore

L’articolo 2 del Decreto Legislativo 81 del 2008 definisce LAVORATORE “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”

Obbligo di sorveglianza sanitaria

L’articolo 2 del Decreto Legislativo 81 del 2008 definisce che sono obbligati a sottoporsi a SORVEGLIANZA SANITARIA “tutti i LAVORATORI che sono esposti a rischi professionali individuati e definiti attraverso il Documento di Valutazione dei Rischi”.

Lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria:

  • LAVORATORE SUBORDINATO (dipendente in tutte le tipologie contrattuali):
    • lavoro a tempo indeterminato
    • lavoro a tempo determinato
    • lavoro a tempo parziale (o “part-time”)
    • lavoro intermittente (o “a chiamata”)
    • lavoro a distanza (o “smart-working”)
    • lavoro somministrato (o “interinale”)
    • lavoro stagionale
    • apprendistato
  • LAVORATORE PARASUBORDINATO (collaboratore in tutte le tipologie contrattuali):
    • collaboratore a progetto (co.co.pro.)
    • collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.)
    • collaboratore occasionale
  • LAVORATORI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (soci-lavoratori di cooperative o società)
  • LAVORATORI IN FORMAZIONE-LAVORO (tirocinanti o stagisti)
  • LAVORATORI VOLONTARI

Lavoratori senza obbligo di sorveglianza sanitaria:

  • DATORE DI LAVORO
  • LAVORATORI AUTONOMI (partite IVA)
  • COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE (collaboratori familiari)
  • COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO (imprenditori agricoli)
  • ARTIGIANI
  • PICCOLI COMMERCIANTI
  • SOCI DI SOCIETA’ SEMPLICI OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO

A carico di chi è la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è a carico del DATORE DI LAVORO per i lavoratori subordinati, i lavoratori associati in partecipazione e i lavoratori volontari. La sorveglianza sanitaria è a carico dell’UTILIZZATORE per i lavoratori in formazione-lavoro, per i lavoratori subordinati somministrati, per i lavoratori subordinati pubblici distaccati presso altre sedi. La sorveglianza sanitaria è a carico del COMMITTENTE per i lavoratori a progetto. La sorveglianza sanitaria è A PROPRIO CARICO e FACOLTATIVA per il datore di lavoro, i lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e soci di società semplici operanti nel settore agricolo.

Bibliografia

Per saperne di più…

https://clbmedical.it/