Definizione di lavoratore
L’articolo 2 del Decreto Legislativo 81 del 2008 definisce LAVORATORE “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”
Obbligo di sorveglianza sanitaria
L’articolo 2 del Decreto Legislativo 81 del 2008 definisce che sono obbligati a sottoporsi a SORVEGLIANZA SANITARIA “tutti i LAVORATORI che sono esposti a rischi professionali individuati e definiti attraverso il Documento di Valutazione dei Rischi”.
Lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria:
- LAVORATORE SUBORDINATO (dipendente in tutte le tipologie contrattuali):
- lavoro a tempo indeterminato
- lavoro a tempo determinato
- lavoro a tempo parziale (o “part-time”)
- lavoro intermittente (o “a chiamata”)
- lavoro a distanza (o “smart-working”)
- lavoro somministrato (o “interinale”)
- lavoro stagionale
- apprendistato
- LAVORATORE PARASUBORDINATO (collaboratore in tutte le tipologie contrattuali):
- collaboratore a progetto (co.co.pro.)
- collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.)
- collaboratore occasionale
- LAVORATORI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (soci-lavoratori di cooperative o società)
- LAVORATORI IN FORMAZIONE-LAVORO (tirocinanti o stagisti)
- LAVORATORI VOLONTARI
Lavoratori senza obbligo di sorveglianza sanitaria:
- DATORE DI LAVORO
- LAVORATORI AUTONOMI (partite IVA)
- COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE (collaboratori familiari)
- COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO (imprenditori agricoli)
- ARTIGIANI
- PICCOLI COMMERCIANTI
- SOCI DI SOCIETA’ SEMPLICI OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO
A carico di chi è la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria è a carico del DATORE DI LAVORO per i lavoratori subordinati, i lavoratori associati in partecipazione e i lavoratori volontari. La sorveglianza sanitaria è a carico dell’UTILIZZATORE per i lavoratori in formazione-lavoro, per i lavoratori subordinati somministrati, per i lavoratori subordinati pubblici distaccati presso altre sedi. La sorveglianza sanitaria è a carico del COMMITTENTE per i lavoratori a progetto. La sorveglianza sanitaria è A PROPRIO CARICO e FACOLTATIVA per il datore di lavoro, i lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e soci di società semplici operanti nel settore agricolo.