Gravidanza e lavoro

Gravidanza e lavoro: la normativa vigente

Il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 è il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. Il Decreto Legislativo n. 645 del 25 novembre 1996, recepimento della Direttiva 92/85/CEE, promuove il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto modifiche sulla flessibilità del congedo di maternità.

Gravidanza e lavoro: termini chiave

Si definiscono “gestanti” le donne in gravidanza e “puerpere” le donne nel periodo subito dopo il parto. L’allatamento comprende il periodo di nutrizione del neonato al seno da parte della madre.

Comunicazione dello stato di gravidanza al datore di lavoro

L’articolo 8, comma 2, D.lgs 151/2001 impone di comunicare il proprio stato di gravidanza solo nel caso in cui la donna sia esposta al rischio da radiazioni ionizzanti. La protezione delle lavoratrici madri richiede che il datore di lavoro sia al corrente dello stato di gravidanza delle proprie lavoratrici per cui è necessario comunicare il più presto possibile lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro. La modalità più corretta è tramite una comunicazione scritta con allegato il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto.

Gravidanza e lavoro: la valutazione dei rischi

I datori di lavoro sono obbligati a valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, e a informare le lavoratrici stesse sui risultati della valutazione. Se vengono identificati rischi per la sicurezza o la salute, il datore di lavoro deve adottare misure per eliminare tali rischi. Se i rischi non possono essere eliminati la lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento dovrà essere adibita ad altra mansione compatibile e in caso di impossibilità si dovrà procedere con l’astensione anticipata dal lavoro ed, eventualmente, con la prosecuzione dell’astensione dal lavoro anche dopo il parto.

Gravidanza e lavoro: lavori vietati alle lavoratrici madri

  • LAVORO NOTTURNO
    • lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino
  • ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI
    • le gestanti non possono svolgere attività in zone classificate o essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert
    • le donne che allattano non possono svolgere attività comportanti un rischio di contaminazione
  • TRASPORTO (sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida) E SOLLEVAMENTO DI PESI (compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa)
  • LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI
    • ALLEGATO A (art. 7 D.lgs. 151/01):
      • A) quelli previsti dal D.Lgs.345/99 e dal D.Lgs.262/2000 e cioè:
        • I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:
          • Agenti fisici:
            a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al DPR n.321/56;
            b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.
          • Agenti biologici:
            a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del D.Lgs.626/94 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al D.Lgs.91/93 e al D.Lgs.92/93.
          • Agenti chimici:
            a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del D.Lgs.52/97 e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs 285/98;
            b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
            1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
            2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
            3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
            4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
            5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
            6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
            7) può ridurre la fertilità (R60);
            8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
            c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale: «può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)»;
            d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del D.Lgs.626/94;
            e) piombo e composti;
            f) amianto.
        • II. Processi e lavori:
          • 1) Processi e lavori di cui all’allegato VIII del .Lgs.626/94. [Vd]
          • 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al DPR n.302/56.
          • 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
          • 4) Lavori di mattatoio.
          • 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
          • 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
          • 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
          • 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall’art. 268 del DPR n.547/55.
          • 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
          • 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
          • 11) Lavorazioni nelle fonderie.
          • 12) Processi elettrolitici.
          • 13) [Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica].
          • 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
          • 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
          • 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
          • 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
          • 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
          • 19) Lavorazione dei tabacchi.
          • 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
          • 21) Produzione di calce ventilata.
          • 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
          • 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
          • 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
          • 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
          • 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
          • 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall’articolo 115 del D.Lgs 285/92, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
          • 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
          • 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
          • 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
          • 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
          • 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
          • 33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
          • 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
          • 35) Produzione di polveri metalliche.
          • 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
          • 37) Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
      • B) quelli indicati nella tabella allegata al DPR 303/56, per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
      • C) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
      • D) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
      • E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      • F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      • G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      • H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      • I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      • L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
      • M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
      • N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      • O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
    • ALLEGATO B (art. 7 D.lgs. 151/01):
      • A. Lavoratrici gestanti:
        • 1. Agenti:
          a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
          b) agenti biologici:
           toxoplasma;
           virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
          c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
        • 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
      • B. Lavoratrici in periodo successivo al parto:
        • 1. Agenti:
          a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
        • 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
    • ALLEGATO C (art. 11 D.lgs. 151/01):
      • A. Agenti.
        • Agenti fisici
          a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
          b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
          c) rumore;
          d) radiazioni ionizzanti;
          e) radiazioni non ionizzanti;
          f) sollecitazioni termiche;
          g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici di cui all’art. 1.
        • Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
        • Agenti chimici
          a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47
          b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
          c) mercurio e suoi derivati;
          d) medicamenti antimitotici;
          e) monossido di carbonio;
          f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
        • B. Processi.
          Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
        • C. Condizioni di lavoro.
          Lavori sotterranei di carattere minerario.

Congedo di maternità

L’articolo 16 del D.lgs. 151/01 stabilisce che la gestante, a meno di complicanze della gravidanza stessa, può continuare a svolgere il proprio lavoro fino al 7° mese di gestazione ed usufruire poi del congedo di maternità obbligatorio che è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende i 2 mesi precedenti e i 3 mesi successivi al parto.

Flessibilità del congedo di maternità (posticipo dell’astensione obbligatoria)

La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto la flessibilità del congedo di maternità nella seguente misura:

  • astensione 1 mese prima del parto e 4 mesi successivi
  • astensione nei 5 mesi successivi al parto

La procedura prevede che:

  1. La lavoratrice deve ottenere un certificato medico da un ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o con esso convenzionato indicante il regolare proseguimento della gravidanza e la data presunta del parto al 7° mese di gravidanza
  2. La lavoratrice, se sottoposta a sorveglianza sanitaria, deve ottenere un parere favorevole dal proprio medico competente aziendale; se non sottoposta a sorveglianza sanitaria, deve ottenere un attestato del datore di lavoro della mancanza di rischi che giustifichi la non attivazione della sorveglianza sanitaria
  3. La lavoratrice deve presentare la domanda di astensione posticipata all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), allegato entrambe le certificazioni

Gravidanza a rischio (anticipo dell’astensione obbligatoria)

L’articolo 17 del D.lgs. 151/01 stabilisce che in caso di complicanze della gravidanza o condizioni di lavoro pericolose le lavoratrici possono richiedere l’astensione anticipata dal lavoro.

La procedura prevede che:

  1. La lavoratrice deve ottenere un certificato medico dal proprio ginecologo che attesti le complicanze della gravidanza o il rischio legato all’attività lavorativa
  2. La lavoratrice deve presentare la domanda di astensione anticipata all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), allegando il certificato medico
  3. La lavoratrice deve informare il proprio datore di lavoro fornendo copia del certificato medico e della richiesta di astensione anticipata

Allattamento a rischio (prolungamento dopo il parto dell’astensione obbligatoria)

L’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il  parto quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni.

Fonti

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