Invalidità e lavoro

Definizione di lavoratore invalido

Il lavoratore invalido è una persona con infermità fisiche o mentali che pregiudicano la sua capacità di lavoro e, di conseguenza, la sua possibilità di guadagno e di sostentamento. La causa che ha determinato l’invalidità ci permette di distinguere in: invalidità di guerra, invalidità di lavoro, invalidità di servizio e invalidità civile.

Invalidità civile

Gli invalidi civili sono coloro che presentano delle condizioni fisiche che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio (quindi, non può essere attribuita l’invalidità civile per una lesione già riconosciuta per le precedenti invalidità). La Legge 102 del 3 agosto 2009 stabilisce che gli invalidi civili sono i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (33,33%).

Riconoscimento dell’invalidità civile (Legge 102/09)

La persona con disabilità deve presentare domanda telematica all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) allegando un certificato del proprio medico curante che attesti le patologie causanti l’invalidità. Il cittadino verrà poi convocato tramite raccomandata alla visita per l’accertamento della condizione di invalidità entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda. La visita avviene presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente presieduta da una Commissione medico-legale dell’ASL integrata da un medico INPS. Il verbale definitivo viene inviato tramite raccomandata dall’INPS al cittadino in due versioni (una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale e la percentuale di invalidità).

Benefici dell’invalidità civile

  • 0-33% nessuno
  • dal 34% protesi e ausili (correlati alla diagnosi indicata nel verbale)
  • dal 46% iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’impiego per il collocamento mirato (Legge 68/1999) ed esenzione dei periodi di malattia dal computo del periodo di comporto
  • dal 60% passaggio del lavoratore già dipendente da assunzione ordinaria ad assunzione in lista obbligatoria (Legge 68/1999)
  • dal 67% esenzione dall’obbligo di reperibilità alle visite fiscali
  • dal 74% assegno mensile (in presenza di determinati requisiti di reddito)
  • dal 100% pensione di inabilità (in presenza di determinati requisiti di reddito) e se, non autosufficienza o non deambulabilità, indennità di accompagnamento (in assenza di requisiti di reddito)

Collocamento mirato

La Legge n. 68 del 12 marzo 1999 tutela le persone con disabilità di varia natura (“Categorie protette”) dalla discriminazione sul lavoro istituendo un sistema di “Collocamento mirato”. Il Collocamento mirato è “quella serie di strumenti tecnici e di supporto, che permettono di valutare adeguatamente le persone in base alle loro capacità lavorative, così da inserirle nel posto adatto, attraverso forme di sostegno, analisi del lavoro, soluzioni dei problemi connessi agli ambienti lavorativi”. Presso i Centri per l’impiego sono istituite delle liste speciali per il Collocamento mirato a cui possono iscriversi solo le persone rientranti nelle Categorie protette e che danno diritto ad una priorità nelle assunzioni.

Riconoscimento della disabilità in categoria protetta (Legge 68/99)

Il cittadino deve presentare domanda telematica all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) allegando la documentazione sanitaria attestante una delle seguenti condizioni:

  • Invalidità civile INPS dal 46%
  • Invalidi da lavoro INAIL dal 33%
  • Invalidi per cause di guerra
  • Invalidi per ragioni di servizio
  • cecità
  • sordità
  • orfani e coniugi di vittime del lavoro, di guerra o di servizio nelle pubbliche amministrazioni
  • coniugi e figli di soggetti riconosciuti come grandi invalidi di guerra, di servizio e del lavoro
  • profughi italiani rimpatriati
  • orfani e coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Il cittadino verrà poi convocato tramite raccomandata alla visita per l’accertamento della condizione di invalidità. La visita avviene presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente presieduta da una Commissione medico-legale dell’ASL integrata da un medico INPS. Il verbale definitivo viene inviato tramite raccomandata dall’INPS al cittadino in due versioni (una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale e la scheda funzionale). A differenza del verbale definitivo dell’invalidità civile (L. 102/09) quello della disabilità in categoria protetta (L. 68/99) contiene una scheda funzionale nella quale vengono certificate le capacità lavorative del soggetto e un parere della commissione medico-legale inerente le mansioni cui il lavoratore disabile in categoria protetta può essere effettivamente affidato. La domanda di riconoscimento in categoria protetta può essere inoltrata contestualmente alla domanda di riconoscimento dell’invalidità civile.

Obblighi dei datori di lavoro in termini di invalidità

La Legge 68/1999 prevede che i datori di lavoro (pubblici o privati) con più di 15 dipendenti sono obbligati ad assumere (liste obbligatorie), entro 60 giorni di tempo dal raggiungimento del numero previsto pena sanzioni pecuniarie:

  • 1 lavoratore invalido, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti;
  • 2 lavoratori invalidi, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti;
  • il 7% di lavoratori invalidi, se gli occupati sono più di 50 dipendenti;

Agevolazioni per i lavoratori con disabilità grave

La Legge 104 del 5 febbraio 1992 definisce i lavoratori disabili gravi quelli in cui “la minorazione, singola o plurima, ab­bia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assi­stenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. e gli garantisce, purché lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità, permessi orari giornalieri di una o due ore in funzione del numero di ore lavorate:

  • 2 ore se la giornata lavorativa è di 6 ore
  • 1 ora se la giornata lavorativa è inferiore a 6 ore

In alternativa si può usufruire di tre giorni al mese di permessi retribuiti frazionabili, in modo che si possano avere delle ore di permesso distribuite in diversi giorni del mese.

Riconoscimento dello stato di disabilità grave (Legge 104/92)

La persona con disabilità grave deve presentare domanda telematica all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) allegando la documentazione sanitaria attestante lo stato di invalidità. Il cittadino verrà poi convocato tramite raccomandata alla visita per l’accertamento della condizione di invalidità grave. La visita avviene presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente presieduta da una Commissione medico-legale dell’ASL integrata da un medico INPS. Il verbale definitivo viene inviato tramite raccomandata dall’INPS al cittadino in due versioni (una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale). La domanda di riconoscimento di disabilità grave può essere inoltrata contestualmente alla domanda di riconoscimento dell’invalidità civile e disabilità in categoria protetta.

Bibliografia

Per saperne di più…

https://clbmedical.it/