Sedi estere del Ministero degli Affari Esteri
Il Ministero degli affari esteri si caratterizza per avere una rete periferica molto estesa non solo sul territorio italiano. Gli uffici del Ministero degli Affari Esteri si trovano in 6 continenti (Europa, Asia, Africa, Nordamerica, Sudamerica, Oceania). Le sedi estere comprendono:
- Ambasciate (123)
- Uffici Consolari (83)
- Istituti di Cultura (86)
- Rappresentanze Permanenti presso Organismi Internazionali (9)
- Delegazioni Diplomatiche Speciali (1)
Le suddette sedi estere sono situate in uffici sia di proprietà dello Stato italiano sia in locazione allo Stato estero ove si trovano. Il personale che opera in tali sedi estere è composto sia da personale dei ruoli ministeriali sia da personale reclutato sul posto con contratti di diritto locale.
Normativa vigente in termini di salute e sicurezza
Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. con Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto del 2009 rappresenta il “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” attualmente vigente nel nostro Paese. Il TU 81/08 rappresenta il recepimento della Direttiva Quadro 89/391/CEE che regolamenta la salute e sicurezza degli Stati membri della Comunità Europea. Il Decreto n. 51 del 16 febbraio 2012 è il “Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all’estero ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.”.
Ambito di applicazione del Decreto 51/2012
Il Decreto 51/2012 si applica a tutte le sedi estere del Ministero degli Affari Esteri (Ambasciate, Uffici Consolari, Istituti di Cultura, Rappresentanze Permanenti presso Organismi Internazionali, Delegazioni Diplomatiche Speciali). Il Decreto 51/2012 opera una distinzione in base alla collocazione territoriale delle sedi estere:
- Uffici in Stati dell’Unione Europea
- Uffici in Stati Extra Unione Europea:
- Uffici in Stati Extra Unione Europea dotati di una normativa specifica sulla sicurezza e salute sul lavoro
- Uffici in Stati Extra Unione Europea non dotati di una normativa specifica sulla sicurezza e salute sul lavoro
Per le sedi estere con uffici situati in Stati dell’Unione Europea si applicherà la normativa locale purché attuativa della Direttiva Quadro 89/391/CEE da cui discende il TU 81/08. Per le sedi estere con uffici situati in Stati al di fuori dell’Unione Europea dotati di una normativa specifica sulla sicurezza e salute sul lavoro si applicherà la normativa locale nel rispetto dei principi del TU 81/08 per quanto concerne gli obblighi specifici del Datore di Lavoro. Per le sedi estere con uffici situati in Stati al di fuori dell’Unione Europea non dotati di una normativa specifica sulla sicurezza e salute sul lavoro si applicheranno i principi del TU 81/08 per quanto concerne gli obblighi specifici del Datore di Lavoro, nel rispetto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antiincendio e primo soccorso.
La figura del Datore di Lavoro nelle sedi estere del Ministero degli Affari Esteri
Il Datore di Lavoro nelle sedi estere è il Capo dell’Ufficio. Il Capo dell’Ufficio delle sedi estere del Ministero degli Affari Esteri è l’unico che ha potere di spesa e decisionale in termini di organizzazione del lavoro. Il Capo dell’Ufficio delle sedi estere corrisponde a:
- Ambasciatore per le Ambasciate
- Console Generale/Console per gli Uffici Consolari
- Titolare della Struttura per gli Istituti di Cultura
Obblighi specifici in capo al Datore di Lavoro
Gli articoli 17 e 18 del TU 81/08 individuano gli obblighi del Datore di Lavoro che possono essere così schematicamente riassunti:
- valutazione di tutti i rischi con la redazione del Documento dei Valutazione dei Rischi
- organizzazione di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro
- nomina del Medico Compente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria
La valutazione dei rischi, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e l’organizzazione della sicurezza
La valutazione di tutti i rischi, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) rappresentano un obbligo non delegabile in carico al Datore di Lavoro (DL). Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) può essere un dipendente interno formato o un consulente esterno, entrambi in possesso di requisiti specifici previsti dall’art. 32 TU 81/08.
Gli obblighi delegabili in carico al Datore di Lavoro (DL) comprendono:
- nominare il Medico Competente (MC);
- designare i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso), tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi;
- fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), ove previsti;
- richiedere l’osservanza da parte di tutti i lavoratori delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze della Sorveglianza Sanitaria (SS);
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento;
- consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) in caso di appalti;
- comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria (SS) non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
Il Medico Competente e la Sorveglianza Sanitaria
Il Medico Competente viene nominato dal Datore di Lavoro quando dalla valutazione dei rischi emergono dei rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati o ridotti ad un livello irrilevante per la salute degli stessi. Nel caso specifico degli uffici delle sedi estere del Ministero degli Affari Esteri si configura un rischio legato all’utilizzo del videoterminale (uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato). Infatti, l’addetto al videoterminale è colui che utilizza in modo sistematico ed abituale il videoterminale per almeno 20 ore settimanali. Il Medico Competente effettua la Sorveglianza Sanitaria, ai sensi dell’art. 41 del TU 81/08, per gli addetti al videoterminale con particolare attenzione ai disturbi oculo-visivi e muscolo-scheletrici che possono insorgere in tale tipologia di lavoratori. La Sorveglianza Sanitaria per gli addetti al videoterminale, ai sensi dell’art. 176, ha una periodicità biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età mentre quinquennale negli altri casi, salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal Medico Competente.
Il personale reclutato all’estero
Nelle sedi estere del Ministero degli Affari Esteri può essere presente del personale reclutato in loco. Per il personale reclutato all’estero la prassi prevede l’applicazione del regime più garantista possibile in termini di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei principi del TU 81/08. Da ciò ne consegue la necessità di sottoporre tali lavoratori a Sorveglianza Sanitaria in presenza di rischi per la salute individuati dalla valutazione dei rischi. Infatti, è comune che tale personale effettui attività di autista (addetto alla guida di veicoli stradali con patente B per il trasporto di persone). Tale mansione rientra nelle mansioni che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per
la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Il personale militare stanziato all’estero
Nelle sedi estere del Ministero degli Affari Estere è generalmente presente del personale militare stanziato in loco. Tale personale offre tutela alle rappresentanze diplomatiche italiane nei 6 continenti e fa parte dell’Arma dei Carabinieri, in particolare del reparto specializzato del Comando Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per tale personale che esercita attività lavorativa nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa, la Sorveglianza Sanitaria è svolta da un ufficiale medico dell’Arma dei Carabinieri in possesso dei requisiti di Medico Competente.
Bibliografia
- 2013, Castrichino T, Magli C.V., Pera L. – L’applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2001, n. 81 alle sedi estere del Ministero degli Affari Esteri. Il nuovo regolamento in materia di tutela della salute e sicurezza per gli uffici all’estero
- Decreto n. 51 del 16 febbraio 2012 è il “Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all’estero ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.”
- Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. con Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto del 2009 rappresenta il “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”